Statuto


DENOMINAZIONE

Articolo 1

E’ costituita un’Associazione denominata A.R.G.O. – associazione per la ricerca e l’impiego della psicoterapia e delle tecniche di gruppo omogeneo applicate a pazienti di pertinenza medica ed al sostegno del personale sanitario – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o, anche, brevemente “ARGO ONLUS”.

SEDE LEGALE

Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Roma, via Cavalier d’Arpino n.26. Potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni e uffici in Italia e all’estero.

DURATA

Articolo 3
L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2030. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell’Assemblea.

SCOPO

Articolo 4
L’Associazione – che non ha fini di lucro – svolge la sua attività nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’istruzione e della formazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale; l’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate , ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Il programma di lavoro dell’Associazione nasce da un’esigenza di ricerca nel campo della psicoterapia di gruppo, con particolare riguardo alle sue applicazioni a gruppi di pazienti con specifiche patologie organiche ed alle sue funzioni di sostegno al relativo personale sanitario.
Per il conseguimento delle sue finalità, l’Associazione:
– promuove varie forme di attività culturali, editoriali, di ricerca, formazione,informazione e didattica, di collegamento con Associazioni ed Istituzioni private e pubbliche, con caratteri affini o pertinenti, per la sensibilizzazione in campo sociale e sanitario al tema dei problemi psichici presenti nelle malattie organiche e psicosomatiche ed al tema della psicoterapia di gruppo per pazienti con patologie similari e della formazione in gruppo per il personale sanitario che vi fa riferimento;
– promuove attività teoriche, cliniche e scientifiche anche collaborando con Istituzioni, Associazioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali nonché attività didattiche e di training.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da eventuali lasciti o donazioni;
d) dal ricavato di sponsorizzazioni;
e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dall’organo amministrativo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione no siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ASSOCIATI- RECESSO- ESCLUSIONE

Articolo 6
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Fanno parte dell’Associazione:
a) i Soci Fondatori;
b) i Soci Ordinari;
c) i Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori quelli indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che vengono proposti dal Consiglio dell’Assemblea che li approva.
Sono Soci Onorari coloro che per particolari meriti acquisiti in relazione alle finalità ed alle caratteristiche dell’Associazione sono approvati dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
La qualità di Associato cessa per recesso a seguito di dimissioni e per esclusione.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio per motivi di morosità e per intervenute incompatibilità con le finalità dell’Associazione.

ORGANI

Articolo 7
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8
L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno; può essere convocata per motivi straordinari con un preavviso di 5 giorni, su proposta del Presidente, del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea delibera sulle attività e sui programmi dell’Associazione, sull’ingresso di nuovi membri proposti dal Consiglio, sul bilancio, sull’elezione del Consiglio, sulle modifiche dello Statuto.
Hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che risultano associati e che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa.
Per la validità delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà dei Soci; trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

CONSIGLIO

Articolo 9
L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Consiglio composto di 5 membri dei quali uno con la qualifica di Presidente.
Agli altri membri possono essere attribuite la qualifica di Consigliere responsabile della Ricerca Scientifica, di Consigliere responsabile del Bilancio e di Consigliere responsabile delle relazioni con l’esterno.
Al Presidente spettano la firma dell’Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Consiglio è eletto dall’Assemblea e dura in carica per un periodo di due anni. Tre membri del Consiglio devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte l’anno; esso attua le deliberazioni dell’Assemblea, ha i più ampi poteri per la regolamentazione dell’attività dell’Associazione e per l’amministrazione del patrimonio della stessa; provvede a tutto quanto occorra secondo il suo prudente discernimento per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, ivi inclusa la regolamentazione del proprio funzionamento; delibera, in relazione alle esigenze economiche e finanziarie dell’Associazione anno per anno, gli importi della quota associativa e della quota di adesione; propone all’Assemblea dei Soci l’adesione di nuovi Soci; delibera l’esclusione per gravi motivi degli Associati e degli aderenti; predispone il bilancio annuale e la relazione scritta sull’attività dell’Associazione da presentare all’Assemblea.
Il Consiglio promuove tutti i servizi e le iniziative dell’associazione e decide sulla collaborazione con gli Enti e le Associazioni per l’attuazione dei propri scopi.
Il Consigli nomina altresì apposite Commissioni (Scientifica, Training, nonché altre secondo le esigenze stabilite dal Consiglio stesso o su richiesta dell’Assemblea, approvata dal Consiglio) siano esse permanenti che con incarico a tempo determinato; può infine nominare collaboratori per finalità determinate.

SCIOGLIMENTO

Articolo 10
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la presenza di almeno due terzi di Soci votanti , dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrativeli utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 11
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Soci fondatori:

Lilia Baglioni
Simonetta Bruni
Silvia Corbella
Stefania Marinelli
Sergio Stagnitta

Roma 8 marzo 2000